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Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze,
ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge
che disciplina il servizio di protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225) o
a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione
di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio
dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
le particolari forme di partecipazione degli interessati
ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
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