DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO V - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI
articolo 42 - Obblighi di pubblicazione degli interventi straordinari
1 obblighi informativi in materia di interventi di urgenza

Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge che disciplina il servizio di protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225) o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

  1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

  2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

  3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

  4. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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