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L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi
di pubblicazione se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
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