DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO VI - VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI
articolo 47 - Sanzioni per casi specifici
1 mancata comunicazione di dati relativi ai responsabili dell’indirizzo politico

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai responsabili dell’indirizzo politico, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2 mancata pubblicazione dei dati relativi a istituzioni vigilate o controllate

La violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alle istituzioni vigilate o controllate, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente.

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