|
La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata
in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti,
le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.
La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo
di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno
della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione.
L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico
in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse.
A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni
siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella
sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti,
riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna
delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, é possibile inserire, all'interno
della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo
da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque
poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente"
senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
|