Per l'anno 2012 l'onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale,
attualmente fissato a livello nazionale ed in ogni singola Regione nella misura del
13,6 % del finanziamento al quale concorre ordinariamente lo Stato (articolo 5,
comma 6 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come modificato dall’articolo 13,
comma 1, lettera c) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39) č rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano.