A decorrere dall'anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera,
così come rilevata dai modelli CE al netto della distribuzione diretta,
che a decorrere dall'anno 2008 la spesa non poteva superare a livello di
ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del finanziamento
cui concorre ordinariamente lo Stato, (articolo 5, comma 5, del decreto legge
1° ottobre 2007, n. 159) è rideterminato nella misura del 3,5 per cento.
Per le modalità di calcolo si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10.