DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
articolo 15 - disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
DISPOSIZIONI PER IL GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
ONERI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

A decorrere dall'anno 2013, č posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale per l’assistenza farmaceutica ospedaliera. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale č a carico delle sole regioni nelle quali č superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non č tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

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