le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista
per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il
quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali
derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno
precedente sono utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10
per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda;
l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per
la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci
innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba
soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si
aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget
aziendali; il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo
di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico;