IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014
TITOLO 2 - DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO

articolo 7 - status professionale
In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale.
articolo 8 - dovere di intervento

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza.


articolo 9 - calamità

Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente.


articolo 10 - segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento vigente o dall’adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.


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