IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 2 - DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO |
articolo 7 - status professionale |
In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale. Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professionale.
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articolo 8 - dovere di intervento |
Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abituale attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempestivamente per assicurare idonea assistenza. |
articolo 9 - calamità |
Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell'Autorità competente. |
articolo 10 - segreto professionale |
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui viene a conoscenza in ragione della propria attività professionale. La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e discenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto. La violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall’ordinamento vigente o dall’adempimento di un obbligo di legge. Il medico non deve rendere all’Autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l’interdizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi non dispensano dall’osservanza del segreto professionale. |
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