articolo 11 - riservatezza dei dati personali |
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali previo consenso informato
dell’assistito o del suo rappresentante legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza,
in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.
Il medico assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle
pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di dati
sanitari relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione
del loro consenso informato e sulla tutela della riservatezza e sicurezza dei dati stessi.
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articolo 12 - trattamento dei dati sensibili |
Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute
della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante
legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.
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