articolo 14 - prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure |
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del
paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l'adeguamento
dell'organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali, e contribuendo
alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso:
- l’adesione alle buone pratiche cliniche;
- l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause;
- lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
- la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi - errori” ed eventi
avversi valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.
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articolo 15 - sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali |
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di
prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della
professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente
fondati e di comprovata efficacia. Il medico garantisce sia la qualità della propria formazione
specifica nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una circostanziata informazione
per l’acquisizione del consenso. Il medico non deve collaborare, né favorire l’esercizio di terzi
non medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali attività esclusive
e riservate alla professione medica.
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