IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 3 - RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA |
articolo 27 - libera scelta del medico e del luogo di cura |
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce diritto della persona.
È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la libera scelta
della persona assistita, essendo consentito di indicare, se opportuno e nel suo
esclusivo interesse, consulenti o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.
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articolo 28 - risoluzione del rapporto fiduciario |
Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla continuità delle cure, previo consenso scritto dell'interessato. |
articolo 29 - cessione di farmaci |
Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro. |
articolo 30 - conflitto di interesse |
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle allegate note applicative. |
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