Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale
un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico,
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico
terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il
paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla
capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale,
corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e
reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste,
senza escludere elementi di speranza.
Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita
di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandola nella documentazione
sanitaria. Il medico garantisce al minore elementi di informazione utili perché comprenda
la sua condizione di salute e gli interventi diagnostico terapeutici programmati,
al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.
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