IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 4 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. ASSENSO E DISSENSO |
articolo 35 - consenso e dissenso informato |
L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica competenza del medico, non
delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi
terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso
informato. Il medico acquisisce in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari
efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento
e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o di esiti
che incidano in modo permanente sull’integrità psico-fisica. è un atto medico non delegabile.
Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore
in tutti i processi decisionali che lo riguardano.
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articolo 36 - assistenza d’urgenza e di emergenza |
Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate. |
articolo 37 - consenso o dissenso del rappresentante legale |
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili. |
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