| IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
| TITOLO 6 - SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA |
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articolo 42 - informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione |
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Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, e la procreazione cosciente e responsabile,
fornisce ai singoli e alla coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione.
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| articolo 43 - interruzione volontaria di gravidanza |
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Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza operati al di fuori dell’ordinamento vigente, sono vietati e costituiscono grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di lucro. L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna. |
| articolo 44 - procreazione medicalmente assistita |
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Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento. Il medico prospetta alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione. È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia. |
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