Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso scritto del soggetto
interessato o del suo rappresentante legale, che sono gli unici
destinatari dei dati e delle relative informazioni. Il medico informa la persona
interessata sul significato e sulle finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità
di attendibile predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed
efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità di vita
conseguenti alla conoscenza dei risultati. Il medico non prescrive né esegue test
predittivi richiesti e prodotti a fini meramente assicurativi od occupazionali.
Le indagini predittive in gravidanza, destinate alla tutela della salute della
donna e del nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla
gestante, successivamente ad idonea informazione.
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