IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 8 - TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTÀ PERSONALE |
articolo 51 - soggetti in stato di limitata libertà personale |
Il medico, che assiste una persona in condizioni di limitata libertà personale è tenuto
al rigoroso rispetto dei suoi diritti. Il medico, nel prescrivere e attuare un trattamento
sanitario obbligatorio, opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti previsti
dalla legge.
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articolo 52 - tortura e trattamenti disumani |
Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a esecuzioni capitali,
ad atti di tortura, violenza o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Il medico non attua mutilazioni o menomazioni non aventi finalità
diagnostico-terapeutiche anche su richiesta dell’interessato.
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articolo 53 - sperimentazione sull'animale |
Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi
comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo
iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di
alimentazione o nutrizione artificiale.
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HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE |