articolo 54 - esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile
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Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e il
principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla difficoltà e
alla complessità dell’opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi
impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica
preventivamente alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato
ai risultati della prestazione professionale.
In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura
assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.
Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento
non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale
o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
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articolo 55 - informazione sanitaria |
Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa
e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino
aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o i soggetti privati nell’attività di informazione sanitaria
e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività
professionale o la promozione delle proprie prestazioni.
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