La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o
private nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali,
ha per oggetto esclusivamente l’attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni,
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contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere prudente, trasparente,
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e denigratoria ed è verificata dall’Ordine professionale competente per territorio. Al medico e alle
strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle
prestazioni. Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su
innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico,
in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.
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