IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 13 - RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE |
articolo 69 - direzione sanitaria e responsabile sanitario |
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o
private ovvero di responsabile sanitario di una struttura privata, garantisce il
possesso dei titoli e il rispetto del Codice e tutela l’autonomia nei confronti
del rappresentante legale della struttura a cui afferisce. Inoltre il medico deve
essere in possesso dei titoli previsti dall’ordinamento per l’esercizio della
professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe
le professioni di cui all’articolo 1 in relazione alla presenza delle stesse nella
struttura. Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza il proprio
incarico nonché l’eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio
nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza
del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo. Il medico che svolge funzioni
di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi,
incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa.
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articolo 70 - qualità ed equità delle prestazioni |
Il medico non assume impegni professionali che comportino un eccesso di
prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua opera e la sicurezza
della persona assistita. Il medico deve esigere da parte della struttura in
cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti
degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la
sicurezza del suo lavoro, e sull’equità delle prestazioni.
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