IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 14 - MEDICINA DELLO SPORT |
articolo 71 - valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva |
La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata esclusivamente alla tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica del soggetto.
Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio in base alle evidenze scientifiche
disponibili e provvede a un’adeguata informazione al soggetto sugli
eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
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articolo 72 - valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività sportiva agonistica |
Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria responsabilità a tutela
dell’integrità psico-fisica dell’atleta, in particolare valutando se un atleta possa
proseguire la preparazione atletica e l’attività agonistica.
Il medico, in caso di minore, valuta con particolare prudenza che lo sviluppo
armonico psico-fisico del soggetto non sia compromesso dall’attività sportiva
intrapresa. Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta, denunciandone
tempestivamente il mancato accoglimento all’Autorità competente e all'Ordine.
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articolo 73 - doping |
Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra trattamenti farmacologici
o di altra natura non giustificati da esigenze terapeutiche, che siano finalizzati
ad alterare le prestazioni proprie dell'attività sportiva o a modificare i risultati
dei relativi controlli. Il medico protegge l'atleta da pressioni esterne che lo sollecitino
a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle possibili gravi conseguenze sulla salute.
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HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE |