IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 |
TITOLO 15 - TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA |
articolo 74 - trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie |
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti e
accertamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività
l’informativa alle Autorità sanitarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con le
procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
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articolo 75 - prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche o psichiche |
Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il
reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma di dipendenza
fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le
famiglie, le istituzioni socio-sanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.
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