Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha una
responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza armata sia in tempo
di pace che di guerra. Il medico militare, al fine di garantire la salvaguardia
psico-fisica del paziente in rapporto alle risorse materiali e umane a
disposizione, assicura il livello più elevato di umanizzazione delle cure
praticando un triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate,
agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior numero di individui.
È dovere del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire
assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità (militari
che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i casi
di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani tali da essere degradanti
per la dignità della persona. In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie
scelte per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del
proprio comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente Codice, fermo
restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché
da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare.
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