Possibilità di deroga dal blocco del turnover
Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, nelle quali sia scattato
per l'anno 2012 il blocco automatico del turnover ovvero sia comunque previsto per il medesimo
anno il blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di
prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in
correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora
i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani di rientro, entro trenta giorni
dall’11 novembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accertino
il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione
è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute
e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
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