le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali
risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono
autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale
che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti
collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione
di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza,
sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012.
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