DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n° 33
Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e obblighi informativi delle pubbliche amministrazioni
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
articolo 4 - Limiti alla trasparenza
1 dati personali oggetto di pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, che non possono essere pubblicati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 4,comma 1, lettere d ed e) comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2 finalità della pubblicazione di dati personali
La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3 obbligo di rendere anonimi i dati personali non pubblicabili
Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4 obbligo di rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5 possibilità di rendere pubblici i dati relativi alle funzioni ed alla valutazione
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare dati sensibili.
6 informazioni delle quali è vietata la pubblicazione
Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni la cui pubblicazione è contraria agli interessi dello Stato o può compromettere l’esito di procedimenti in corso (legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 1 e 6), di tutti i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, articolo 9) e di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7 prerogative della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio per l’accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 27) continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8 servizi esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
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