DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
articolo 15 - disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
DISPOSIZIONI PER IL GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
2.1 aumento degli sconti a carico delle farmacie e delle aziende farmaceutiche
2.2 riduzione per l'anno 2012 dell'onere a carico dell'SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale
2.3 modifica dell'attuale sistema di reminerazione della filiera distributiva del farmaco
3 ulteriori riduzioni a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica territoriale
4 incremento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
5 farmaci esclusi dal calcolo del tetto di spesa ospedaliera
6 somme al netto delle quali deve essere calcolato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
7 oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera
8 determinazione degli oneri dovuti nel caso di superamento del tetto di spesa
8.a attribuzione a ciascuna azienda farmaceutica di un budget annuale di vendite di farmaci
8.b utilizzo delle risorse disponibili dalla decadenza dei brevetti dei farmaci
8.c onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e budget delle aziende farmaceutiche
8.d fonti informative relative ai farmaci per l'assistenza farmaceutica ospedaliera ed ai costi sostenuti
8.e attribuzione all'AIFA del monitoraggio mensile della spesa farmaceutica ospedaliera
8.f predisposizione, da parte dell'AIFA, delle procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende
8.g modalità di ripiano del disavanzo a carico delle singole aziende farmaceutiche
8.h riparto della quota del superamento del tetto di spesa imputabile a farmaci innovativi
8.i riparto della quota del superamento del tetto di spesa derivante da medicinali definiti "orfani"
8.j provvedimenti previsti a carico delle aziende farmaceutiche inadempienti
8.k determinazione del budget delle aziende farmaceutiche per l’anno 2012
9 segnalazione al Ministro della salute dell'ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo
10 funzioni attribuite ai tavoli tecnici istituiti dagli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005
11 superamento delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), articolo 17 del decreto legge 98/2011
11-bis obbligo di indicare il principio attivo e non il nome commerciale del farmaco
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