A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78
(A decorrere dal 31 maggio 2010 Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di
quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una
quota pari all'1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.),
è rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2012, l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, (A decorrere dal 31 maggio 2010 le aziende farmaceutiche,
sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per
regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83
per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto
dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale), è rideterminato al valore del 4,1 per cento.