A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico
del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, attualmente fissato a
livello nazionale ed in ogni singola Regione nella misura del 13,6 % del finanziamento al quale
concorre ordinariamente lo Stato (articolo 5, comma 6 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39),
è rideterminato nella misura dell' 11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal
cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione
europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo,
di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. In caso
di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
ripiano. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di
ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso
delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.