DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
articolo 15 - disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
DISPOSIZIONI PER IL GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
ULTERIORI RIDUZIONI DELL'ONERE A CARI DEL SSN PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale, attualmente fissato a livello nazionale ed in ogni singola Regione nella misura del 13,6 % del finanziamento al quale concorre ordinariamente lo Stato (articolo 5, comma 6 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39), è rideterminato nella misura dell' 11,35 per cento al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.

HEALTH MANAGEMENT - ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO - FIRENZE