DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
articolo 15 - disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario
DISPOSIZIONI PER IL GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA
SOMME AL NETTO DELLE QUALI DEVE ESSERE CALCOLATO IL TETTO DI SPESA FARMACEUTICA OSPEDALIERA

La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle seguenti somme:

  1. somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito ospedaliero, a fronte della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, in applicazione del comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

  2. somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo del medicinale secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1 febbraio 2001, n. 3;

  3. somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1 febbraio 2001, n. 3.

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