Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per
un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili
più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario
nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico
ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base
dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove
in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione,
la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Il medico, nel prescrivere un farmaco,
è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare
il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo
aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo,
è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale
fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo
più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor
prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso).