Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati
al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo,
opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo
i principi di precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione
della persona, acquisendo il consenso informato in forma scritta. Il medico,
nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche,
garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione
preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative
illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia
e opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate.
Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti
a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.
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